Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 31 capoverso 1
della legge del 21 marzo 20251sul trasporto di merci;
visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,3
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