È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispondente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione 1.8.5 RID;
- disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.