È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è consentito trasportare;
- affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID;
- disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID;
- affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.