(art. 5 cpv. 1)
| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale |
|---|---|
| 1.1.4.4 | I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20021concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). |
| 2.2.1.2 | Gli esplosivi che sono destinati all’impiego su pendii a rischio valanga e che devono essere trasportati pronti per l’uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni: – il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto; – gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto avviene nell’ambito di una corsa di servizio al di fuori dell’orario pubblicato; – oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l’esecuzione del trasporto stesso; – i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell’ordinanza del 27 novembre 20002sugli esplosivi. |
| 4.1.4.1 P200 (9) | I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico completo ogni cinque anni. |
| 5.3.1.2 5.3.6 | Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità. Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID. |
| 5.3.1.3 | Se alle casse mobili al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente» sono apposti pannelli color arancio e questi non sono visibili all’esterno del carro, devono essere apposti pannelli color arancio anche su entrambe le fiancate del carro. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. |
| 5.3.1.5 5.3.6 | Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate. Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID. |
| 5.4.1.1.1 | Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue: Ad eccezione delle materie e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto. |
| 6 | I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitoricisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X RSD, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6). Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni dei capitoli 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 SDR relative alla costruzione, all’uso e ai controlli . La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia. |
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