alla modifica di un impianto a fune o alla trasformazione della sua destinazione qualora siffatta modifica o trasformazione non alteri in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto, non leda interessi degni di protezione di terzi e abbia ripercussioni solo insignificanti sul territorio e sull’ambiente;
agli impianti a fune che al più tardi dopo tre anni vengono rimossi.
La procedura semplificata si applica altresì alla presentazione successiva di piani di dettaglio eventualmente prevista in sede di approvazione dei piani.
L’UFT può ordinare il picchettamento.
La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente.
L’UFT sottopone il progetto agli interessati, sempreché questi ultimi non abbiano dato previamente il loro consenso scritto, concedendo loro un termine di opposizione di 30 giorni.
L’UFT può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Assegna un termine adeguato a tal fine.
Per il resto, si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria; in caso di dubbio, si applica quest’ultima.
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