La procedura d’approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.
Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr3.
Gli investimenti nell’infrastruttura di impianti a fune beneficiari di indennità federali e cantonali secondo gli articoli 28–31c della legge del 20 marzo 20094sul trasporto di viaggiatori sono finanziati attraverso prelievi dal fondo di cui all’articolo 1 della legge del 21 giugno 20135sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.
Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i costi d’investimento sono considerati costi dell’infrastruttura.