Il gestore di un impianto a fune è tenuto a stipulare una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile con un’impresa d’assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dall’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni.
Fanno eccezione all’obbligo di assicurazione:
le pretese del proprietario e del gestore dell’impianto a fune;
le pretese derivanti da danni materiali subiti dai seguenti congiunti della persona tenuta a risarcire il danno:
1. il coniuge o il partner in unione domestica registrata,
2. gli ascendenti o i discendenti,
3. i fratelli e le sorelle che vivono nella stessa economia domestica;
c. le pretese derivanti da danni materiali alle cose trasportate.
I contratti d’assicurazione e le loro successive modifiche devono essere notificati all’autorità competente. L’assicuratore è tenuto a rilasciare un certificato di assicurazione a destinazione dell’autorità competente.
L’assicuratore deve comunicare all’autorità competente la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
L’autorità competente può esigere un aumento della copertura assicurativa, qualora quest’ultima sia palesemente insufficiente.
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