È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:1
costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se si tratta d’impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa;
gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l’autorizzazione d’esercizio (art. 17) o in violazione della stessa.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Footnotes
La correzione del 21 giu. 2017 della C. Red. dell’AF, pubblicata il 4 lug. 2017, concerne solamente il testo francese (RU 2017 3671). ↩
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