Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell’interesse della persona in questione e quest’ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso.
Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell’interessato.
2bis. Le autorità di polizia comunicano dati personali alla polizia dei trasporti se la persona in questione è tenuta a rendere nota la propria identità.1
Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.
Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie.
Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205;FF 2013 6175). ↩
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