747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.
Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.
Per motori con carburante a miscela, l’olio dev’essere biodegradabile.1
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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