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Commenti: Art. 9 | Omnilex
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ONI · Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 apr 1979
Fonte originale
È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.
Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.
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