747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’obbligo di portare i contrassegni conformemente all’articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all’estero.
Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all’estero è richiesta un’autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.1
L’autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.2Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L’autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.
L’autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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