747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che:
le prescrizioni della circolazione siano osservate;
la sicurezza delle persone a bordo sia garantita;
le proprietà dell’acqua non possono essere alterate.
Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.
L’autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d’aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.).1
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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