747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
La prova del rispetto del rumore in esercizio consentito è fornita mediante una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j per:
le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 109a capoversi 1 e 2;
le imbarcazioni sportive con un solo motore la cui potenza nominale non supera 40 kW.
Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l’allegato 10. Se del caso, l’Ufficio federale dei trasporti può precisare in una circolare le prescrizioni per le misurazioni di cui all’allegato 10.1
Per le imbarcazioni sportive per le quali è prescritta una misurazione del rumore in esercizio secondo il capoverso 2, l’autorità competente può riconoscere dichiarazioni di conformità secondo l’articolo 148j come prova del rispetto del livello massimo di pressione sonora, se dalle stesse risulta che il livello massimo di pressione sonora dell’imbarcazione sportiva non supera 72 dB(A).
L’autorità competente può rinunciare alla misurazione del livello di pressione sonora di natanti, escluse le imbarcazioni sportive, secondo il capoverso 2, se la potenza totale di tutti i motori di propulsione è uguale o inferiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui all’articolo 109a capoverso 3, l’autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l’allegato 10.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). ↩
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