747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal fabbricante, il carico ammissibile non può essere aumentato.1
Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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