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Commenti: Art. 119 | Omnilex
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ONI · Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
Art. 119
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 apr 1979
Fonte originale
I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.
I rivestimenti devono essere amovibili.
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