747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l’acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.
Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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