747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I posti di governo devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d’approdo e di partenza alle banchine.
In condizioni normali d’esercizio, al posto di governo il livello d’intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all’altezza della testa del timoniere.
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