747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.
Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.
Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo.
Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.
Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.
L’emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall’articolo 32c capoverso 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 19831sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.