747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all’articolo 72, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
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