747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Conformemente alla presente ordinanza, su domanda l’autorità competente può attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare e per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori a norma dell’ordinanza del 4 novembre 20091sul trasporto di viaggiatori.
La precedenza può essere attribuita soltanto se:
il richiedente ne dimostra la necessità;
ciò migliora il flusso della circolazione; e
non ne è compromessa la sicurezza degli altri utenti delle acque, in particolare dei battelli in servizio regolare.