In applicazione delle particolari disposizioni della presente sezione si riportano le seguenti definizioni:
- analisi dei rischi : un’analisi ai sensi dell’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 14 marzo 19941sulla costruzione dei battelli (OCB);
- rapporto sulla sicurezza : un rapporto ai sensi degli articoli 2 lettera e e 17 capoverso 3 OCB;
- perito : una persona ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera a OCB;
- rapporto di perizia : un rapporto ai sensi dell’articolo 2 lettera f OCB;
- obbligo di diligenza : regole ai sensi dell’articolo 5 OCB.