747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’autorità competente sorveglia la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli per il trasporto di merci e degli impianti galleggianti in funzione dei rischi.
Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione.
Se constata che un battello per il trasporto di merci o un impianto galleggiante può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell’ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che il proprietario o il detentore adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione.
Se le misure adottate dal proprietario o dal detentore non sono sufficienti a garantire la sicurezza di persone e beni e la protezione dell’ambiente, può:
ordinare che il proprietario o il detentore adotti misure più ampie; o
incaricare terzi di adottare le misure appropriate.
I costi per le misure di cui al capoverso 4 lettera b sono a carico del proprietario o del detentore.
L’autorità competente può limitare o vietare con effetto immediato l’esercizio e ritirare la licenza di navigazione, nella misura in cui la sicurezza di persone e di beni o la protezione dell’ambiente lo impone.
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