747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il proprietario o il detentore è tenuto a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità competente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti galleggianti.
Il proprietario o il detentore deve coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.
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