- Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l’autorità competente decide se occorre fornire tale prova.
- La stabilità è comprovata se l’angolo d’inclinazione trasversale del natante, pronto all’esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L’altezza metacentrica del natante pronto all’esercizio e a pieno carico non dev’essere inferiore a 1,00 m.
- Occorre tenere conto dell’influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.
- Se la posizione del baricentro del natante pronto all’esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.
- Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:
- pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;
- momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo
dove:
LCWLè la lunghezza sul piano di galleggiamento in m;
c è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4;
v è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s;
T è il pescaggio del natante a pieno carico in m;
D è il dislocamento del natante a pieno carico in t;
KG è l’altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.
6. Qualora sia prevedibile che nell’esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell’angolo di sbandamento.
7. Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l’autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.