Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta. 2. La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev’essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1: a. se si tratta di stive che si estendono da un bordo all’altro, di: – 40 cm per la zona 2 – 20 cm per la zona 3; b. se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all’altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella tabella riprodotta alla cifra 4 dell’allegato 14. 3. Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte.2
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