La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 paragrafo 2 e 25 nonché all’allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15. ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.