747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall’articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.
Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:
richiedere all’operatore economico o all’importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità;
prelevare campioni;
disporre esami;
accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell’operatore economico o dell’importatore privato interessato, una verifica tecnica dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:
l’operatore economico o l’importatore privato interessato non fornisce la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente o fornisce una documentazione incompleta;
vi sono dubbi che un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazione inoltrata;
un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completata, un’imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documentazione inoltrata sia corretta.
Se dal controllo o dall’ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 20091sulla sicurezza dei prodotti.
Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 3 o di disporre le misure di cui al capoverso 4, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi all’operatore economico o all’importatore privato interessato.