747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall’autorità competente.
Di regola, esso si compone:
a. sui battelli motorizzati d’una capacità di carico – fino a 1000 t 1 marinaio,
– oltre 1000 t 2 marinai;
b. per i battelli rimorchiati 1 marinaio;
c. per i convogli spinti d’una capacità di carico complessiva – fino a 1000 t 1 marinaio,
– oltre 1000 t 2 marinai.
Esso può essere aumentato:
se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;
se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello;
se le installazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell’equipaggio fisso con una formazione adeguata;
se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.
Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo. È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adeguato per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo;
il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo non dura più di 45 minuti;
nel posto di governo il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all’uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell’impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
nel luogo d’arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.1
Se le circostanze locali lo richiedono, l’autorità competente può imporre ulteriori oneri.2
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
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