747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.1
I membri dell’equipaggio devono avere un’età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell’impianto delle macchine.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
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