747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’attestato e la notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell’allegato 9. Il DATEC determina nell’allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.1
Un nuovo attestato d’assicurazione dovrà essere presentato all’autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione:
dopo il cambiamento del proprietario o del detentore;
dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone;
dopo che l’assicuratore abbia notificato l’interruzione o la cessazione dell’assicurazione (art. 36 cpv. 3 LNI);
in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.
L’assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d’assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.
Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all’autorità che l’ha rilasciata.2La validità dell’assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d’assicurazione. L’autorità comunica all’assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell’assicurazione sono sospesi.
Il DATEC emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l’autorità d’ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
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