747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l’uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.
Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell’UDSC.1
L’esistenza di una cessione a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene valutata per analogia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 20092sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive.3
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261). ↩
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