747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.
La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.
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