747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
1bis. Essi documentano gli spazi interessati dalle limitazioni e dai divieti che hanno emanato in applicazione dell’articolo 3 capoverso 2 LNI. L’Ufficio federale dei trasporti fornisce il modello di geodati minimo e il modello di rappresentazione minimo.1
L’UFT agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest’ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.
Il DATEC può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.2
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). ↩
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