747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I fanali d’albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.
I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.
La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all’articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 20071può essere mantenuta invariata.