747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I natanti che non dispongono dell’attrezzatura necessaria per effettuare navigazioni a mezzo radar possono continuare a circolare in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.
I conduttori che non dispongono di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar possono continuare a condurre natanti in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.
I conduttori che hanno effettuato navigazioni a mezzo radar prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all’autorità competente fino al 15 febbraio 2019 per il rilascio senza esami di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. Alla domanda deve essere allegata una conferma scritta del datore di lavoro. Dalla stessa deve risultare che il conduttore ha effettuato almeno 50 giorni di navigazione con impiego di radar.
I conduttori che hanno frequentato un corso sull’impiego del radar e che hanno superato un esame teorico e pratico prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all’autorità competente entro due anni dall’entrata in vigore della stessa modifica per ottenere il rilascio di un brevetto radar ufficiale. Alla domanda deve essere allegato un certificato comprovante la formazione assolta e gli esami superati. Il brevetto può essere rilasciato solo se il corso sull’impiego del radar e gli esami adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui allʼarticolo 88a capoverso 2.
I Cantoni verificano entro il 15 febbraio 2019 se nel loro territorio vi sono acque o settori navigabili che devono essere segnalati, per motivi di sicurezza, con riflettori radar secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4 (art. 39 cpv. 2) e provvedono alla loro segnalazione.
I giubbotti di salvataggio per gommoni utilizzati conformemente al diritto previgente possono continuare a essere utilizzati legalmente senza modifiche.
L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento utilizzato conformemente al diritto previgente (SN EN 393:1994) può continuare a essere utilizzato legalmente senza modifiche.
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