747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.
Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.
Previo accordo con l’autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.
I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.1
I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4).2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
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