747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto1fisso i segnali acustici previsti nell’allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.
Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4.
Footnotes
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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