747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:
in caso di rifiuto di collaborare a un’analisi preliminare di cui all’articolo 40b o a un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito di cui agli articoli 40c e 40cbisverrà ordinata una prova del sangue (art. 24b cpv. 3 lett. b LNI);
il riconoscimento del risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito di cui all’articolo 40c comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale;
può richiedere un prelievo del sangue.
La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, al prelievo del sangue, al prelievo delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 20b cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 41a cpv. 1 LNI).
L’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell’alcol nell’alito e l’ordine di prelievo del sangue e di prelievo delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l’articolo 13 capoverso 3 OCCS1.