747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato.
Il prelievo delle urine è effettuato da una persona qualificata, che deve esercitare un’adeguata sorveglianza sul prelievo effettuato.
Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto secondo l’articolo 14 capoverso 3 OCCS1.