747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
In particolare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue, è possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol in grado di ridurre lʼidoneità alla guida:
in base allo stato e al comportamento della persona sospetta; oppure
mediante accertamenti relativi al consumo.
Sono fatte salve disposizioni più estese in materia procedurale.
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