747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sullʼidoneità alla guida se:
nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce lʼidoneità alla guida, diversa dall’alcol e dalle sostanze indicate nell’articolo 40a capoverso 4;
una persona ha assunto una sostanza indicata nell’articolo 40a capoverso 4 su prescrizione medica, ma vi sono indizi d’incapacità di condurre.
Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.
Il riconoscimento della qualità di perito è disciplinato secondo l’articolo 16 capoverso 3 OCCS1.