747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.
I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.