I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.
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