747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
In caso di scarsa visibilità (p. es. nebbia, nevischio, pioggia intensa) tutti i natanti devono adeguare la velocità alle circostanze esistenti. A questo proposito devono tenere conto del tipo e dell’ampiezza dell’attrezzatura per la navigazione disponibile e della segnalazione sulle acque o sul settore navigabile che stanno percorrendo.
Se le circostanze lo richiedono, i natanti devono arrestare la propria corsa.
I natanti che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 55a capoverso 1 e che stanno navigando quando il tempo si offusca, devono raggiungere quanto prima un porto o avvicinarsi alla riva.
Il conduttore di un natante che rileva solo al radar la presenza di un’altra imbarcazione deve determinare se sussiste un pericolo di collisione. In tal caso, il conduttore deve prendere provvedimenti adeguati per evitare la collisione.
Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra posto di governo1e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore oppure di comunicare con il conduttore mediante un’adeguata istallazione.
In caso di navigazione a mezzo radar è possibile rinunciare alla vedetta di cui al capoverso 5.
Footnotes
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
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