747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I natanti che escono in caso di scarsa visibilità devono essere equipaggiati con le installazioni per l’emissione dei segnali ottici e acustici prescritti.
I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.1
I natanti che navigano a mezzo radar, devono disporre almeno della seguente attrezzatura2o per la navigazione:
indicatore di velocità di virata di cui all’articolo 133 capoverso 1;
apparecchio radar di cui all’articolo 133 capoversi 1–3;
apparecchio Satnav di cui all’articolo 133 capoverso 4;
radiotelefono conforme alle norme legali in materia di telecomunicazioni; gli impianti di radiocomunicazione marittimi non possono essere utilizzati.
Gli apparecchi che comprendono diverse funzioni degli apparecchi menzionati al capoverso 3 e che adempiono lo standard corrispondente secondo l’articolo 133 possono essere riconosciuti come equivalenti.
Al conduttore spetta sapere utilizzare un apparecchio radar, Satnav o radio in qualunque momento in tutta sicurezza. Se necessario, è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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