747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:1
che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l’altra metà è bianca;
che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.
La posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata nei seguenti punti:
sulle rotte dei battelli con precedenza, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi di battelli per passeggeri;