747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.
Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attaccarsi o avvicinarsi ad essi.
Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
sulla rotta dei battelli in servizio regolare;
nelle strettoie;
alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente;
entro un raggio di 100 m dai luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente dei battelli in servizio regolare.
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