747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.1
1bis. I competenti organi cantonali elaborano le domande per l’esame teorico. Possono affidare tale compito a terzi. Per l’esame teorico delle categorie A e D pubblicano un modello di questionario con rispettive spiegazioni e una valutazione dell’esame.2
Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non supera l’esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell’esame teorico.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
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