747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.1
L’esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere la licenza.
L’esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.2
L’esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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